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I giudici e l’Albania

23 Ottobre 2024 - di Luca Ricolfi

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E così anche i 12 migranti (maschi, maggiorenni, non fragili) trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia, infliggendo un duro colpo – non sappiamo ancora se fatale – al progetto di (parziale) esternalizzazione delle frontiere del governo Meloni.

La base di questa decisione della magistratura è presto detta. I giudici hanno ritenuto che, per stabilire se i paesi di rimpatrio (Egitto e Bangladesh) potessero essere considerati sicuri, non bastasse la legislazione nazionale (che considera esplicitamente sicuri quei 2 paesi), ma si dovesse tenere conto di una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (4 ottobre 2024), che ricalca la legislazione italiana, ma se ne discosta su un punto cruciale.

Partiamo dalla legislazione italiana, che si basa su un decreto legislativo del 2008 (e suoi successivi aggiornamenti). Secondo questa fonte un paese può essere considerato sicuro “se sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge
all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione (…), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa
di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Fin qui non ci sono radicali scostamenti con la Direttiva europea. Le differenze sorgono al momento di esplicitare se il requisito di sicurezza debba valere per tutto il territorio e per qualsiasi categoria di persone, o possa invece prevedere eccezioni (territori insicuri o categorie perseguitate).

La formulazione italiana afferma che “la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”.

La formulazione europea, invece, afferma che le condizioni di sicurezza “devono essere rispettate in tutto il territorio del paese terzo interessato”.

Come si vede, si tratta di due approcci decisamente diversi. Se ne potrebbe dedurre che, se deve prevalere l’approccio europeo, in quanto sovraordinato a quello nazionale, bene ha fatto il tribunale di Roma a considerare non sicuri Egitto e Bangladesh, ad esempio perché in entrambi i paesi l’omosessualità è reato, o per le torture inflitte a Giulio Regeni in Egitto.

Le cose, però, non sono così semplici. Una valutazione non faziosa della vicenda Albania dovrebbe prendere in considerazione alcuni aspetti problematici.

Il primo è che, se interpretata letteralmente, la sentenza europea dovrebbe condurre a considerare non sicuri la maggior parte dei paesi del mondo, compresa l’Italia: più di metà dei paesi del mondo non sono democratici; in più di metà degli stati africani
l’omosessualità è reato; anche nei paesi democratici vi sono porzioni di territorio insicure, controllate dalla criminalità, in cui nemmeno la polizia osa entrare; per non parlare degli abusi delle forze dell’ordine, dal caso Floyd negli Stati Uniti al caso
Cucchi in Italia.

Si potrebbe obiettare che la norma europea non va interpretata letteralmente. Giusto, ma allora salta fuori il secondo aspetto problematico: può essere un giudice, o un collegio giudicante, a decidere quando le eccezioni sono abbastanza lievi da
consentire di qualificare un dato paese come sicuro, e quando sono così gravi da obbligarci a qualificarlo come non sicuro?

Insomma, anche fossimo in presenza di una magistratura imparziale, equilibrata, non politicizzata, è sensato conferirle un potere così spropositato?

Che la risposta sia no si può dedurre da un parallelo e da una considerazione collaterale: ci sono innumerevoli situazioni in cui, nonostante le questioni da decidere siano meno complesse di quella della sicurezza di un intero paese, la legge prevede il
ricorso a periti, esperti, tecnici, specialisti di qualche materia, disciplina o ambito scientifico. Nel caso del problema dello “sicurezza” di un paese, la figura che viene immediatamente in mente è quella del sociologo, e subito dopo quelle degli esperti di
diritto internazionale e di scienza politica. Di qui la domanda: come mai per problemi molto più semplici e circoscritti, come le valutazioni psichiatriche su un imputato, appare ovvia le necessità di ricorrere a un esperto, possibilmente non prevenuto, e
invece, per un problema enormemente più complesso e multidimensionale come la valutazione complessiva della sicurezza di un paese straniero, si presume che possa essere un magistrato a emettere un parere vincolante, nonostante la questione su cui
deve decidere abbia ovvie connotazioni politico-ideologiche?

E il bello è che, se a un sociologo serio si ricorresse, la prima obiezione che farebbe sarebbe la seguente: cari signori, la vostra definizione di “paese sicuro” è troppo vaga, per non dire confusa (noi diciamo fuzzy, ossia sfumata, mal definita) per consentirmi di formulare una risposta; siate molto più precisi, datemi una “definizione operativa”, e allora proverò, entro qualche mese, a fornirvi una valutazione.

Così parlerebbe il nostro ipotetico sociologo interpellato. E, nel caso dei migranti portati in Albania, non riuscirebbe a non chiedere: ma scusate, come avete fatto voi giudici, su una questione così complicata, a decidere in poche ore?

[articolo inviato alla Ragione il 20 ottobre 2024; battute: circa 5200]

La grande ipocrisia – Paesi sicuri?

21 Ottobre 2024 - di Luca Ricolfi

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Al momento, nessuno può sapere come la vicenda Albania andrà a finire. Può darsi che il governo italiano trovi una via per far valere la propria lista di paesi sicuri, come può essere che questa via non venga trovata, e in Albania possano finire solo una
piccolissima minoranza dei migranti irregolari intercettati. Vedremo.

In attesa degli eventi, può non essere inutile guardare la questione migratoria non in termini giuridici e formali, ma in termini concreti e sostanziali. A me pare che, alla base, quello cui stiamo assistendo sia lo scontro fra due visioni generali al momento
del tutto incompatibili.

Secondo la prima visione, uno Stato ha tutto il diritto di limitare gli ingressi sul proprio territorio, e l’esercizio del diritto di asilo non può essere assoluto e incondizionato. Ci sono circostanze nelle quali le modalità di ingresso e le norme a tutela di chi è già entrato possono confliggere con la domanda di sicurezza dei cittadini, e la politica ha non solo il diritto ma il dovere di fornire risposte a tale domanda.

Secondo la visione opposta i migranti, da qualsiasi paese provengano, hanno tutto il diritto di entrare in un paese per chiedere asilo o protezione, e le loro richieste devono essere processate nel rigoroso rispetto dei diritti umani (più o meno estensivamente
definiti), anche a costo di minare la sicurezza o altre legittime aspirazioni dei paesi ospitanti.

A chi appartengono queste due visioni?

Qui interviene una importante asimmetria. La prima visione, chiusurista, è fatta propria da quasi tutti i governi di destra, ma negli ultimi tempi ha cominciato a suscitare interesse anche da parte di alcuni governi progressisti o liberali, come quelli
di Danimarca e Polonia. La seconda visione, aperturista, è fatta propria da quasi tutti i governi progressisti ma è anche sostenuta e incoraggia dalla stragrande maggioranza degli organismi sovranazionali o transnazionali che si occupano di migrazioni e/o di
diritti umani: Corte Europea di Giustizia, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Amnesty International, giusto per fare alcuni esempi fra loro assai diversi. Questo significa che, in via generale, lo scontro fra destra e sinistra è complicato dal fatto che
alcuni governi di sinistra stanno con le destre anti-migranti, ma ancor più dal fatto – ben più incisivo – che le sinistre pro-migranti possono sempre contare sulla sponda dei giudici e degli organismi che si occupano di migranti, per loro natura favorevoli alle istanze di questi ultimi.

Ma come si risolve questo conflitto?

Finora è stato risolto con l’escamotage, vagamente ipocrita, del concetto di “paese sicuro”: i migranti che non hanno diritto all’asilo o ad altre forme di protezione possono essere rimpatriati, ma solo se provengono da un paese sicuro (e se esistono
accordi di rimpatrio). E qui scatta l’inghippo. Le definizioni di paese sicuro finora formulate nelle legislazioni nazionali ed europee sono così ambigue, confuse e farraginose da lasciare larghi margini di interpretazione ai giudici, siano essi nazionali o europei. Da questo punto di vista l’ira dei politici contro i giudici appare abbastanza fuori bersaglio: se scrivi leggi poco univoche, non puoi poi lamentarti se i giudici le interpretano secondo la loro visione del mondo, che è tendenzialmente (e intransigentemente) pro-diritti umani. Questa indeterminatezza non riguarda solo le leggi europee, ma anche quelle italiane. Prendiamo, a titolo di esempio, la definizione che di stato sicuro dà il decreto legislativo 25 del 2008: uno stato sarebbe da
considerare sicuro “se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone” (sottolineature aggiunte).

La formulazione sembra presupporre che per essere sicuro il paese debba essere democratico (più di metà dei paesi del mondo non lo sono), ma anche che certe violazioni dei diritti umani possano essere tollerate se limitate a certe porzioni del territorio o dirette verso specifiche categorie di persone (in più della metà dei paesi africani l’omosessualità è un crimine). Ma chi stabilisce se un paese è sufficientemente democratico? Chi stabilisce quanto piccole devono essere le porzioni di territorio insicure, o quanto irrilevanti debbano essere le categorie perseguitate per poter concedere a un paese lo status di paese “sicuro nonostante…”? Sulla base della medesima formulazione, si può stiracchiare il concetto di paese sicuro fono a considerare insicuri tutti i paesi non democratici, o viceversa a considerare sicuri paesi che si macchiano di orrendi crimini, ma limitati a certe porzioni di territorio o a certe categorie di persone.

Insomma, voglio dire che, se si vuole limitare i rimpatri legittimi ai paesi sicuri, quello di cui avremmo bisogno non è una definizione astratta, che inevitabilmente ogni corte e ogni giudice interpreterà secondo la propria visione del mondo, ma che i
governanti europei partoriscano una lista esplicita dei paesi sicuri o, se non hanno il coraggio di compilare tale lista, che autorizzino ogni paese a compilare la propria.

Quello che non possiamo permetterci è di non cercare un compromesso fra le due opposte visioni del problema migratorio. Perché la visione chiusurista non può che condurre a gravi violazioni dei diritti umani dei migranti, ma quella aperturista non può non portare ad altrettanto gravi violazioni dei diritti dei cittadini europei, primo
fra tutti il diritto alla sicurezza.

[articolo uscito sul Messaggero il 20 ottobre 2024]

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