Il caso Toti – Il potere giudiziario e la sovranità popolare
La vicenda giudiziaria che sta interessando da qualche mese l’ormai ex Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha – con tutta evidenza – connotati moltoparticolari.
Al di là del merito delle accuse rivolte – ma forse sarebbe più corretto dire proprio in virtù delle contestazioni mosse -, è fin da subito apparso evidente a molti come la questione sia destinata a costituire un passaggio fondamentale nei rapporti tra il
potere politico e quello giudiziario nel nostro Paese.
In buona sostanza, la Procura della Repubblica genovese contesta a Giovanni Toti – a seguito di una davvero imponente mole di intercettazioni ambientali acquisite nel corso di più di 4 anni – non uno o più fatti circostanziati, o comunque non solo, ma più complessivamente un contesto, un sistema, un modo di intendere il ruolo della politica, che sarebbe asservita alla logica di interessi di uno o più soggetti privati a scapito dell’interesse pubblico.
Di fatto, viene guardata con sospetto la possibilità che le imprese e altri soggetti economici possano finanziare l’attività di partiti e movimenti politici, come è invece previsto dalla normativa vigente, in particolare dopo l’invocata abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, intervenuta qualche anno fa.
Da questo punto di vista, la vicenda ligure fa quasi tenerezza se paragonata alle concomitanti elezioni presidenziali americane, in cui la neocandidata democratica Kamala Harris ha incassato 200 milioni di dollari in meno di una settimana dai grandi nomi della finanza. Nelle democrazie più evolute si ritiene infatti normale e preferibile che le lobby si muovano allo scoperto: è il conflitto fra dichiarati interessi a rendere la democrazia, per quanto si possa, più pluralista e trasparente.
Ha poi destato notevoli perplessità il protratto ricorso alla custodia cautelare applicata nei confronti del Presidente Toti, che è stata revocata solo a seguito delle sue dimissioni. Di fatto, è stato contestato alla magistratura inquirente un’invasione di
campo, privandosi della libertà personale e sostanzialmente costringendo alla resa chi è stato democraticamente eletto dai cittadini, per ipotesi di reato comunque attinenti alle funzioni svolte. Le conseguenze, da un punto di vista politico amministrativo, sono sotto gli occhi di tutti.
D’altro canto, si è ribadito, tutti sono uguali davanti alla legge ed il potere giudiziario – in ossequio al generalissimo principio di separazione dei poteri – non può essere condizionato.
Siamo arrivati al punto. Ed infatti, ci sono fondamentalmente due modi di intendere la dottrina della separazione dei poteri.
La prima è quella che riconosce come opportuno e saggio – per prevenire abusi e derive autoritarie – che il potere politico sia sottoposto a condizionamenti.
Si tratta di considerazioni di carattere antropologico ancor prima che di ordine politico e tecnico-giuridico, diffuse già a partire dalla Grecia classica (Platone aveva teorizzato la necessità di forme di indipendenza dei giudici). Sono temi poi ripresi dalla tradizione anglosassone, dalla Magna Charta alla Gloriosa rivoluzione inglese e a John Locke, fino ai checks and balances dell’esperienza costituzionale statunitense; insomma, parliamo del fondamento stesso degli ordinamenti liberali occidentali.
Altra cosa è – potremmo dire – la sclerotizzazione del principio della separazione dei poteri, tradizionalmente fatto risalire all’opera di Montesquieu e al suo Spirito delle leggi e alla Rivoluzione francese. Ed infatti, se anche per Montesquieu il potere giudiziario sarebbe concettualmente neutro (i giudici intesi come “bocca della legge”), in realtà fin da subito si assiste negli
ordinamenti continentali ad una sorta di autolegittimazione da parte della classe giudiziaria – in origine costituita dai nobili – di fatto contrapposta al corpo elettorale e ai suoi organismi rappresentativi.
Il fenomeno è, almeno nel dibattito italiano, non sufficientemente – se non per nulla – analizzato.
Dalle nostre parti, i tre poteri costituzionali, legislativo, esecutivo e giudiziario, sono – si dice – pariordinati e reciprocamente autonomi. Ma come ciò si concili con la generale affermazione (art. 1 cost.) secondo cui la sovranità appartiene al popolo non
è dato sapere.
Non così succede, invece, negli ordinamenti anglosassoni ed in quello britannico in particolare, dove è fondamentale la cd. rule of law, intesa come assoluta prevalenza della legge, del parlamento, della volontà del corpo elettorale espressa mediante libere
elezioni, rispetto ad ogni altro potere costituito, corpo amministrativo e giudiziario.
Ciò è tanto vero che da quelle parti, pur essendo avvertita la necessità di contenere e contemperare i pubblici poteri (i famosi checks and balances), la dottrina della necessità costituzionale della separazione dei poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario –
ritenuta immanente negli ordinamenti continentali, è sostanzialmente sconosciuta.
Per intenderci, in Inghilterra i giudici (storicamente distinti dalla pubblica accusa) sono tradizionalmente nominati da parte del Lord Cancelliere tra i migliori avvocati del regno, e non esiste qualcosa di comparabile alla classe giudiziaria come la conosciamo ad esempio in Italia con organi di autogoverno e rappresentanze sindacali.
E non è un caso che il sistema britannico non conosca neppure un sindacato di legittimità costituzionale operato da un organo giudiziario, che rappresenta invece la normalità nell’Europa continentale. Insomma, la volontà popolare, che si esprime
tramite i propri organi rappresentativi, non è messa sotto tutela da un organismo giudiziario, a cui spetta di dire se un tale provvedimento legislativo è costituzionalmente legittimo, ovvero – in soldoni – se è giusto o meno.
Allo stesso modo, in America i giudici e i magistrati o sono eletti dal popolo o sono nominati dal presidente federale eletto. C’è sempre una relazione tra la politica e la loro scelta.
Pur nel rispetto delle differenze storico-culturali e delle specificità dei diversi ordinamenti, sarebbe forse il momento di provare a dire anche da noi che una collettività, una comunità si governa ed amministra attraverso la proiezione di comportamenti, interessi e valori sufficientemente condivisi che trovano rappresentanza e sintesi attraverso la formazione e selezione di una classe politica, tramite elezioni ed organismi rappresentativi: e la volontà comune, espressa dal corpo elettorale appunto mediante libere elezioni, prevale rispetto ad ogni altro potere costituito, corpo amministrativo e giudiziario.
E’ invece del tutto illusoria l’idea che, in una sorta di palingenesi permanente, la moralizzazione e la stessa formazione della classe dirigente possa avvenire tramite le inchieste giudiziarie, che si dovranno normalmente occupare di singoli comportamenti ritenuti patologici, sufficientemente circostanziati e circoscritti.
Chissà se la bufera giudiziaria che si è abbattuta su Genova e la Liguria in questi mesi non possa rappresentare finalmente un punto di svolta.
Genova, 2 agosto 2024