Crimini d’odio e libertà di manifestazione

8 Ottobre 2024 - di Luca Ricolfi

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La manifestazione anti-Israele che si è svolta sabato a Roma, purtroppo non senza violenze e incidenti, almeno un merito ce l’ha: quello di avere evidenziato l’inadeguatezza, incompletezza o ambiguità del complesso di norme che disciplinano il diritto di manifestare.

Da un lato abbiamo la Costituzione, che tutela sia il diritto di manifestazione del pensiero (articolo 21) sia il diritto di riunirsi in luogo pubblico (art. 17). È vero che la Costituzione prevede alcuni limiti all’esercizio di entrambi i diritti, ma sembra arduo
invocarli per la manifestazione di sabato. Tali limiti, infatti, sono solo l’offesa al “buon costume” o l’esistenza di “comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Ed è difficile sostenere che quella manifestazione fosse atta a offendere il buon costume, mentre – per quanto riguarda i motivi di sicurezza o incolumità pubblica – se è vero che alcuni motivi potevano anche sussistere, è altrettanto vero che sarebbe azzardato definirli “comprovati” (questo è un grave limite del dettato costituzionale: quando sussistono, i “motivi” per impedire una manifestazione raramente possono essere detti ex ante e in pubblico senza danneggiare l’attività di prevenzione e repressione delle forze dell’ordine). Dunque, se ci atteniamo alla sola Costituzione, il divieto era difficile da giustificare.

Dall’altro lato, però, esistono anche il codice penale (articoli 604-bis e 604-ter) e le leggi ordinarie (legge Mancino) che regolano i crimini d’odio. E tali norme hanno una impronta fortemente restrittiva della libertà di manifestazione del pensiero e di
associazione.

La legge, infatti, punisce sia “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, sia “chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, sia “chi partecipa a o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Se ci atteniamo a queste norme, credo sia difficile non rintracciare, in diverse manifestazioni pro-Palestina e anti-Israele degli ultimi tempi (compresa quella di sabato), gli estremi dell’incitazione alla violenza per motivi razziali (essere ebrei) o nazionali (essere israeliani). Da questo punto di vista il divieto di manifestazione appare meno ingiustificato, perché sia i comportamenti sia le dichiarazioni di molti attori coinvolti potrebbero plausibilmente rientrare nella categoria dei crimini d’odio.

Una categoria, si noti bene, che in passato – in nome della lotta a tali crimini – si è più volte tentato di allargare ulteriormente, ad esempio includendo “motivi di sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere”, come in occasione della discussione del Ddl Zan.

Di qui un problema difficilmente risolvibile. Se si vuole dare la massima tutela alla libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, è giocoforza mettere la sordina alla legislazione sui crimini d’odio. Se, all’opposto, si vogliono combattere vigorosamente i crimini d’odio, diventano inevitabili alcune restrizioni alla libertà di pensiero e di associazione.

Quel che non si può fare, invece, è usare due pesi e due misure, ossia schierarci per la libertà di manifestazione del pensiero o per la lotta ai crimi d’odio a seconda dei contenuti per i quali si manifesta. Chi non vede nessun problema nei cortei ostili a ebrei e israeliani, dovrebbe chiedersi che cosa penserebbe se, domani, il bersaglio dovessero diventare gli islamici, i neri o gli immigrati.

[articolo uscito sul Messaggero il 7 ottobre 2024]